SCHEDA LIBRO
TITOLO ORIGINALE: Partita IVA Semplice
TITOLO ITALIANO: Partita IVA Semplice
AUTORE: Giampiero Teresi
CATEGORIA: Crescita Personale, Finanza Personale
CAPITOLO 1 – LAVORA IN PROPRIO ADESSO
Il posto fisso è ormai un’illusione!! Poche aziende, principalmente pubbliche, possono ancora permettersi di assumere a tempo indeterminato. Oggi assistiamo a un fenomeno preoccupante: mentre calano le assunzioni, aumentano i licenziamenti e la disoccupazione, colpendo sia giovani che meno giovani.
COME AFFRONTARE QUESTA SITUAZIONE?
- Alcuni suggeriscono di accettare qualsiasi lavoro, anche se lontano dalla propria formazione.
- Altri consigliano di aspettare un miglioramento economico futuro.
Una possibile soluzione: diventare lavoratori autonomi. Aprire una partita IVA può offrire indipendenza, anche se comporta responsabilità fiscali e gestionali. In un contesto di crisi economica, questa scelta potrebbe rappresentare una valida alternativa al lavoro tradizionale.
Lavorare in proprio tra opportunità e sfide:
Diventare lavoratori autonomi può sembrare spaventoso, ma non si tratta solo di avere libertà sugli orari o di eliminare capi e colleghi indesiderati. Significa anche saper gestire se stessi, il proprio lavoro, i tempi e costruire una rete di contatti utili per collaborazioni e clienti.
COME INIZIARE:
- Individua il tuo ambito di azione: concentrati su ciò in cui eccelli o per cui ti sei formato.
- Poni domande strategiche:
- Cosa posso offrire che sia unico?
- Qual è la mia idea differenziante?
- Chi è il mio cliente ideale?
- Valore aggiunto: se il mercato offre già ciò che proponi, identifica cosa ti distingue e perfeziona la tua offerta.
Paure comuni:
Molti temono i costi di gestione e le tasse elevate legate all’apertura di una Partita IVA. Tuttavia, esistono strumenti fiscali che riducono i costi e facilitano l’ingresso nel mondo del lavoro autonomo, soprattutto per liberi professionisti, freelance, artigiani e commercianti.
Nei capitoli successivi: verranno analizzati i vantaggi e gli svantaggi dell’aprire una Partita IVA, aiutandoti a valutare se questa scelta è adatta per la tua attività economica.
CAPITOLO 2 – PRESTAZIONE OCCASIONALE
Prestazione Occasionale un’opportunità iniziale per lavorare da Freelance:
In Italia, chi desidera avviare un’attività da Libero Professionista o Freelance non deve necessariamente aprire subito una Partita IVA. Esiste uno strumento fiscale chiamato Prestazione Occasionale, utilizzabile entro limiti economici e legali ben definiti. Tuttavia, è un’opzione valida solo per attività sporadiche e non adatta alla costruzione di un business stabile.
COSA È LA PRESTAZIONE OCCASIONALE?
La Prestazione Occasionale è una collaborazione lavorativa saltuaria con un Committente (il Committente è colui che commissiona un lavoro) e deve rispettare le seguenti regole:
REGOLE PRINCIPALI:
- Assenza di Abitualità: ogni prestazione lavorativa deve essere sporadica e non ripetuta più di una volta all’anno con lo stesso committente. Ovviamente puoi lavorare per più committenti, l’importante è non farlo per più di una volta l’ anno con lo stesso Committente indipendentemente dal compenso.
- Assenza di Professionalità: non può essere utilizzata da professionisti iscritti a un Albo (es. avvocati, architetti) o da chi collabora con associazioni e società sportive dilettantistiche.
- Assenza di Continuità: la durata di ogni Prestazione Occasionale non può superare i 30 giorni, né si possono ripetere frequentemente prestazioni simili durante l’anno (perché non sarà più occasionale).
- Assenza di Coordinazione: il lavoro deve essere svolto in autonomia, senza che il committente lo coordini o lo inserisca nel proprio ciclo produttivo.
QUANDO È POSSIBILE USARE LA PRESTAZIONE OCCASIONALE?
Non è vero che la Prestazione Occasionale può essere utilizzata solo fino a compensi annuali di 5.000 euro. Il limite non è economico, ma legato ai Principi di Abitualità e Occasionalità.
ESEMPI PRATICI:
- Prestazione valida (oltre i 5.000 euro):
- Un freelance esegue un lavoro una tantum con un committente, per 20 giorni, e riceve un compenso di 8.000 euro.
- È possibile utilizzare la Prestazione Occasionale, perché non viola i principi di Abitualità e Occasionalità.
- Prestazione non valida (meno di 5.000 euro):
- Un freelance esegue un lavoro mensile con lo stesso committente (2 giorni al mese per un totale di 1.200 euro annui).
- Non è possibile utilizzare la Prestazione Occasionale, perché manca il principio di Occasionalità. In questo caso, è obbligatoria l’apertura di una Partita IVA.
COME SI EFFETTUA LA PRESTAZIONE OCCASIONALE?
La Prestazione Occasionale può essere svolta:
- Con contratto (consigliato): il lavoratore autonomo e il committente redigono un contratto che stabilisce mansioni, durata, luogo e compenso. Modelli precompilati sono facilmente reperibili online.
- Senza contratto: non è obbligatorio, ma un contratto garantisce maggiore chiarezza sui doveri di entrambe le parti.
RICEVUTA PER LA PRESTAZIONE OCCASIONALE
Dopo aver completato il lavoro, non è necessaria una fattura, ma bisogna emettere una ricevuta di Prestazione Occasionale, specificando che trattasi di prestazione fuori dal campo di applicazione dell’ IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/1972. Includendo:
- Dati del lavoratore autonomo: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale.
- Dati del committente: nome e cognome (o ragione sociale per società), partita IVA o codice fiscale, indirizzo.
- Descrizione della prestazione svolta: (è opportuno far riferimento, se sottoscritto al contratto che disciplini gli aspetti essenziali della prestazione).
- Importo lordo: il compenso totale pattuito.
- Ritenuta d’acconto: pari al 20% dell’importo lordo se il committente è un sostituto d’imposta (es. aziende o professionisti con Partita IVA).
- Importo netto percepito: somma effettivamente ricevuta dopo eventuali trattenute.
- Data, luogo e firma del lavoratore occasionale.
COS’È LA RITENUTA D’ACCONTO?
La Ritenuta d’Acconto è un meccanismo fiscale che garantisce il versamento delle tasse da parte del lavoratore autonomo, attraverso una trattenuta sul compenso effettuata dal committente, che diventa Sostituto d’Imposta.
COME FUNZIONA LA RITENUTA D’ACCONTO?
- Applicazione: Il committente trattiene il 20% del compenso lordo del lavoratore autonomo.
- Versamento: La somma trattenuta viene versata dallo stesso committente allo Stato tramite il Modello F24, utilizzando il codice tributo 1040 nella sezione Erario.
- Scadenza: Il pagamento deve essere effettuato entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso.
Esempio pratico:
- Compenso pattuito: 1.000€
- Ritenuta d’acconto (20%): 200€
- Importo netto ricevuto dal lavoratore: 800€
- Versamento: Il committente versa i 200€ trattenuti allo Stato entro i termini previsti.
CERTIFICAZIONE UNICA
Entro il mese di febbraio dell’anno successivo, il committente è obbligato a fornire al lavoratore autonomo una Certificazione Unica che attesta l’importo della Ritenuta d’Acconto versata.
OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
- Calcolare e trattenere il 20% del compenso lordo.
- Versare la somma trattenuta allo Stato tramite Modello F24.
- Rilasciare al lavoratore autonomo la Certificazione Unica per la dichiarazione dei redditi.
La Ritenuta d’Acconto garantisce così che una parte delle tasse del lavoratore venga direttamente anticipata al Fisco. Ecco una foto d’esempio 👇
COS’È LA CERTIFICAZIONE UNICA?
La Certificazione Unica (CU) è un documento obbligatorio rilasciato dai Sostituti d’Imposta (Committenti) ai Lavoratori Autonomi. Serve a:
- Certificare i redditi percepiti.
- Attestare l’effettivo versamento delle Ritenute d’Acconto operate.
TIPI DI CERTIFICAZIONE UNICA
CERTIFICAZIONE UNICA SINTETICA
- Definizione: Versione semplificata della CU.
- Destinatari: Da consegnare al lavoratore autonomo.
- Modalità: deve essere compilata dal Sostituto d’ Imposta per ogni percettore di redditi soggetti a ritenuta d’ acconto, cioè per ogni Lavoratore Autonomo al quale ha commissionato un lavoro.
- Scadenza: Entro il 18 marzo di ogni anno.
- Contenuto: Include i dati essenziali relativi ai redditi soggetti a ritenuta d’acconto.
CERTIFICAZIONE UNICA ORDINARIA
- Definizione: Versione completa della CU.
- Trasmissione: Deve essere inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
- Scadenza: Entro il 18 marzo di ogni anno.
- Contenuto aggiuntivo: Riporta informazioni utili per controlli fiscali più approfonditi rispetto alla versione sintetica.
COSA FARE SE IL COMMITTENTE NON FORNISCE LA CERTIFICAZIONE UNICA
Se il committente non rilascia la CU entro i termini previsti:
- Conseguenze per il committente:
- La normativa vigente prevede che l’omesso, tardivo, incompleto o infedele rilascio della Certificazione Unica (CU) al lavoratore autonomo comporta una sanzione amministrativa di 100 euro per ogni certificazione, con un limite massimo di 50.000 euro per anno e per sostituto d’imposta.
- Tuttavia, se la certificazione corretta viene trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo, ossia 33,33 euro per ciascuna certificazione, con un massimo di 20.000 euro per anno e per sostituto d’imposta.
- Però diritto e compito del Lavoratore Autonomo sollecitare il Sostituto di Imposta.
- Azioni consigliate al lavoratore autonomo:
- Sollecitare il committente con una raccomandata o tramite PEC.
- Se il sollecito non produce risultati:
- Denunciare la violazione presso l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza.
CONSIGLIO UTILE
Se non hai ricevuto la CU per le prestazioni occasionali svolte lo scorso anno, invia una richiesta formale al committente, specificando che, in caso di mancata consegna, procederai con una segnalazione agli organi competenti.
PRESTAZIONE OCCASIONALE TRA PRIVATI
Quando una Prestazione Occasionale avviene tra un Lavoratore Autonomo e un privato:
- Nessuna Ritenuta d’Acconto:
Il compenso viene corrisposto per intero, senza detrazioni fiscali da parte del committente. - Ricevuta obbligatoria:
La Ricevuta di Prestazione Occasionale deve essere comunque compilata, ma senza includere la voce relativa alla Ritenuta d’Acconto.
Ecco il modello di Prestazione Occasionale tra privati 👇
APPLICAZIONE DELLA MARCA DA BOLLO
QUANDO APPLICARE LA MARCA DA BOLLO
- La marca da bollo del valore di 2 Euro è obbligatoria sulle ricevute di Prestazione Occasionale con compensi superiori a 77,47 Euro.
- Deve essere acquistata presso tabaccai o rivenditori autorizzati e applicata al momento dell’emissione della ricevuta.
REGOLE SULLA DATA DELLA MARCA DA BOLLO
- La data della marca può essere anteriore a quella della ricevuta, ma mai posteriore.
- Una marca con data successiva rende la ricevuta irregolare, anche se valida per scopi civili e fiscali.
DOVE APPLICARE LA MARCA DA BOLLO
- Va applicata sulla ricevuta originale consegnata al Committente.
- Sulla copia trattenuta dal Lavoratore Autonomo va indicata la dicitura:
“Imposta di bollo assolta sull’originale, identificativo n.ro [numero della marca da bollo]”.
CHI PAGA LA MARCA DA BOLLO
- La Legge non stabilisce chi debba sostenere il costo.
- Solitamente, è il Lavoratore Autonomo a pagare la marca e può chiedere il rimborso al Committente includendolo nella ricevuta.
SANZIONI PER OMISSIONI
- Mancata applicazione: Sanzione da 1 a 5 volte il valore della marca.
- Data della marca successiva alla ricevuta: Stessa sanzione applicabile.
CONSIGLIO PRATICO
Non dimenticare di trascrivere il numero identificativo della marca da bollo prima di consegnare l’originale al cliente, per evitare errori o problemi di validità.
LIMITI DELLA PRESTAZIONE OCCASIONALE
LIMITE TEMPORALE
Un lavoratore autonomo non può collaborare con lo stesso committente per più di 30 giorni lavorativi nell’arco di un anno solare. Tuttavia, è possibile lavorare per più committenti, rispettando il limite di 30 giorni per ciascuno. Ad esempio, collaborando con 5 committenti diversi, si possono accumulare fino a 150 giorni lavorativi totali, senza superare i 30 giorni per singolo committente. Se si supera questo limite con un committente, diventa obbligatoria l’apertura della Partita IVA.
LIMITE REDDITUALE
Il compenso totale derivante da prestazioni occasionali non può superare i 5.000 euro netti all’anno. Questo tetto si riferisce alla somma dei compensi ricevuti da tutti i committenti. I compensi per prestazioni occasionali sono soggetti a una ritenuta d’acconto del 20% se il committente è un’azienda o un titolare di Partita IVA. Pertanto, il limite massimo lordo annuale è di 6.250 euro, di cui 1.250 euro rappresentano la ritenuta d’acconto, lasciando un netto di 5.000 euro.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Nel caso in cui i compensi superino i 5.000 euro netti annui, è obbligatoria l’iscrizione alla Gestione Separata INPS. I contributi previdenziali sono dovuti solo sulla parte eccedente i 5.000 euro e l’aliquota contributiva per il 2025 è del 26,23%. La ripartizione dei contributi è la seguente:
- 2/3 a carico del committente
- 1/3 a carico del lavoratore autonomo
Ad esempio, per un compenso totale di 6.000 euro, l’eccedenza rispetto al limite è di 1.000 euro. Su questa somma, i contributi previdenziali saranno pari al 26,23%, ossia 262,30 euro, di cui 174,87 euro a carico del committente e 87,43 euro a carico del lavoratore.
Inoltre, se il committente è un privato cittadino non titolare di Partita IVA, non si applica la ritenuta d’acconto del 20%, ma restano validi i limiti reddituali e contributivi sopra descritti.
È importante notare che le aliquote contributive possono variare annualmente; pertanto, è consigliabile consultare fonti ufficiali, come il sito dell’INPS, per ottenere informazioni aggiornate.
VIETATO PUBBLICIZZARSI
Esiste un altro limite: l’impossibilità di pubblicizzare la propria Attività lavorativa per chiunque si avvalga della Prestazione Occasionale.
Non potrai dunque pubblicizzarti con:
- Volantini
- Bigliettini da visita
- Pubblicità su giornali
- Radio, Tv, Social Network
- Sito internet personale
DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER LA PRESTAZIONE OCCASIONALE
OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
Chi percepisce redditi da prestazione occasionale deve presentare la Dichiarazione dei Redditi tramite il Modello Redditi Persone Fisiche (ex Modello Unico) entro giugno dell’anno successivo al pagamento delle prestazioni.
COME COMPILARE LA DICHIARAZIONE
I redditi da prestazione occasionale vanno inseriti nel Quadro RL (Redditi Diversi). Questo quadro include anche altri redditi, come affitti o subaffitti.
Importante: è possibile dedurre le spese sostenute per la prestazione occasionale, ma solo se documentate con scontrini o ricevute fiscali.
CERTIFICAZIONE UNICA (CU)
I committenti devono fornire al lavoratore la Certificazione Unica (CU) entro il 28 febbraio. Se non viene consegnata in tempo, è consigliabile sollecitare il committente per evitare problemi nella dichiarazione.
QUANDO SI È ESONERATI DALLA DICHIARAZIONE
Non è obbligatorio presentare la dichiarazione se:
- L’unico reddito percepito è da prestazione occasionale
- L’importo annuo non supera 4.800 euro lordi
In questo caso, grazie alle detrazioni, l’imposta dovuta è pari a zero. Tuttavia, chi ha altri redditi (lavoro dipendente, autonomo o professionale continuativo) deve comunque presentare la dichiarazione.
PERCHÉ CONVIENE PRESENTARLA ANCHE SOTTO I 4.800 EURO?
Se il committente ha applicato la Ritenuta d’Acconto (20%), il lavoratore può recuperarla presentando la dichiarazione dei redditi.
COME RECUPERARE LE RITENUTE D’ACCONTO
Esistono due opzioni:
- Richiedere un rimborso all’Agenzia delle Entrate, che effettuerà il pagamento tramite bonifico o assegno (ma i tempi possono superare i due anni).
- Utilizzare l’importo come Credito d’Imposta, per compensare future tasse da pagare.
Consiglio: la seconda opzione è più conveniente, evitando lunghe attese per il rimborso.
TASSAZIONE DELLA PRESTAZIONE OCCASIONALE
CONTRIBUZIONE INPS
I contributi INPS non sono dovuti se il reddito annuo da prestazione occasionale non supera 5.000 euro.
Se il reddito supera questa soglia, il lavoratore deve iscriversi alla Gestione Separata INPS e versare la percentuale (26,23% nel 2025) sulla parte eccedente.
Questo contributo è suddiviso in:
- 2/3 a carico del committente
- 1/3 a carico del lavoratore, trattenuto dal committente insieme alla ritenuta d’acconto.
TASSAZIONE IRPEF
Fino a 4.800 euro annui non è dovuta alcuna imposta IRPEF (grazie alle detrazioni).
Oltre 4.800 euro annui, si applica la tassazione IRPEF per scaglioni di reddito.
La Ritenuta d’Acconto del 20% è solo un anticipo sulle tasse dovute:
- Se il reddito supera 4.800 euro, la ritenuta non copre l’intera imposta, e sarà necessario versare il saldo IRPEF tramite Modello F24.
È CONVENIENTE LA PRESTAZIONE OCCASIONALE?
La prestazione occasionale ha diversi limiti:
- Non puoi lavorare con lo stesso committente per più di 30 giorni annui.
- Non puoi essere un professionista iscritto a un Albo.
- Non puoi promuovere attivamente il tuo servizio (no pubblicità, no sito web).
- Se guadagni più di 4.800 euro annui, il committente dovrà versare i tuoi contributi previdenziali.
- Non puoi far crescere il tuo business, poiché il lavoro deve rimanere occasionale.
Ma questi limiti non ci sono quando apri Partita Iva.
CAPITOLO 3 – APRIRE UNA PARTITA IVA
QUANDO È NECESSARIO APRIRE LA PARTITA IVA?
Dovrai aprire una Partita IVA se:
- Vuoi trasformare la tua attività occasionale in un vero lavoro.
- Vuoi lavorare con più committenti senza limiti annuali.
- Vuoi pubblicizzare la tua attività (sito web, social, pubblicità).
- Vuoi iscriverti a un Albo Professionale.
- Vuoi risparmiare sulle tasse (in alcuni casi è più conveniente!).
LE DUE PRINCIPALI CATEGORIE
Le attività economiche si dividono in due grandi gruppi:
- Categorie Professionali (liberi professionisti, consulenti, etc.).
- Categorie Commercianti e Artigiani (negozianti, artigiani, etc.).
Ogni categoria ha obblighi e costi diversi per l’apertura della Partita IVA.
PARTITA IVA PER COMMERCIANTI E ARTIGIANI
L’apertura della Partita IVA per commercianti e artigiani è più complessa e prevede:
Comunicazione Unica (ComUnica): deve essere inviata telematicamente da un commercialista e notificata a:
- Agenzia delle Entrate
- Camera di Commercio
- INPS
STRUMENTI OBBLIGATORI:
- PEC (Posta Elettronica Certificata).
- Firma Digitale (smart card per la conferma dei dati).
COSTI:
- Tra 250 e 350 euro (inclusi PEC e Firma Digitale).
- Diritti Camerali annuali: tra 90 e 120 euro (a seconda della città).
TEMPI DI ATTIVAZIONE
Dopo l’invio della Comunicazione Unica:
- Registro Imprese: risposta entro 5 giorni.
- INPS e INAIL: risposta entro 7 giorni.
- Agenzia delle Entrate: attribuzione immediata della Partita IVA.
Dopo l’assegnazione della Partita IVA e del numero REA, sarà necessario inviare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) del proprio Comune.
Solo dopo questo passaggio l’attività sarà ufficialmente attiva e potrà iniziare a fatturare.
APRIRE UNA PARTITA IVA NELLE CATEGORIE PROFESSIONALI
VANTAGGI DELL’APERTURA
- È completamente gratuita: nessun costo per l’apertura o la chiusura.
- Iter burocratico semplificato rispetto ad altre categorie.
- Nessun costo fisso annuale, oltre alle tasse e ai contributi previdenziali.
Questa procedura si applica a:
- Professionisti iscritti ad Albi (avvocati, ingegneri, etc.).
- Professionisti senza Albo (copywriter, consulenti, etc.).
- Freelance in generale.
COME APRIRE LA PARTITA IVA
L’apertura si effettua presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, compilando il modello AA9/12.
DOVE TROVARLO?
- Scaricabile dal sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it.
- Ritirabile fisicamente presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
COMPILAZIONE DEL MODELLO AA9/12
Il modulo è composto da 4 pagine, ognuna numerata progressivamente in alto a destra.
Codice fiscale: deve essere riportato nella parte superiore di ogni pagina.
Sezioni principali: il modulo è diviso in 9 campi contrassegnati da lettere (A, B, C, D, E, F, G, H, I), ognuno con informazioni specifiche per l’apertura della Partita IVA.
COMPILAZIONE DEL MODELLO AA9/12
QUADRO A – TIPO DI DICHIARAZIONE
- Inizio Attività → Barrare la casella 1 e inserire la data di apertura. Si può indicare una data retroattiva fino a 30 giorni. Aperture con date antecedenti potrebbero comportare sanzioni.
- Variazione Dati → Casella 2, per modifiche su denominazione, sede, Codici ATECO, ecc. Anche qui è possibile indicare una data retroattiva di 30 giorni.
- Cessazione Attività → Casella 3, per chiusura della Partita IVA, con possibilità di indicare una data retroattiva di 30 giorni.
QUADRO B – SOGGETTO D’IMPOSTA
- Denominazione → Se in Regime Forfettario, la ditta deve riportare il nome e cognome del titolare. Se si sceglie un nome di fantasia, deve essere seguito dal nome e cognome (es. “Social Media Agency di Mario Rossi”).
- Codice ATECO → Indicare il codice di 6 cifre dell’attività principale. Le attività secondarie si aggiungono nel Quadro G.
- Volume d’affari presunto → Non compilare se si aderisce al Regime Forfettario.
- Acquisti intracomunitari → Barrare se si prevedono acquisti all’interno dell’UE.
- Indirizzo sede attività → Per freelance senza studio, si può indicare la residenza o il domicilio fiscale.
- Scritture contabili → Barrare se si conservano presso la sede dell’attività o la residenza.
- Regime fiscale →Regime Forfettario
- Se non barrata alcuna casella → Regime Ordinario o Semplificato.
- Attività di commercio elettronico → Inserire il sito web e specificare se è proprio o ospitante.
QUADRO C – TITOLARE
Inserire tutti i dati personali e fiscali del titolare, compresa l’eventuale conservazione delle scritture contabili presso la residenza.
QUADRO D – RAPPRESENTANTE
Compilare solo se il titolare è minorenne, inabilitato o l’attività è in fallimento/amministrazione controllata.
QUADRO E – OPERAZIONI STRAORDINARIE
Da compilare solo in caso di trasformazione o estinzione dell’attività.
QUADRO F – CONSERVAZIONE SCRITTURE CONTABILI
Se le scritture sono conservate da soggetti diversi dal titolare, indicarne il codice fiscale e l’indirizzo.
QUADRO G – ATTIVITÀ ESERCITATE
- Aggiunta di una nuova attività → Barrare casella A, indicare il Codice ATECO e la descrizione ISTAT.
- Cessazione di un’attività → Barrare casella C e inserire il Codice ATECO.
- Attività in luoghi diversi dalla sede principale → Compilare la Sezione 2.
QUADRO H – PRESUNZIONE DI RAPPORTO
Non compilare per professionisti e freelance.
QUADRO I – ALTRE INFORMAZIONI
Richiede dati specifici secondo la normativa vigente in quel momento.
ALLEGATI E FIRMA
- Allegati → Indicare eventuali documenti (carta d’identità, codice fiscale, ecc.).
- Quadri compilati e firma → Indicare il totale delle pagine (4), la data di presentazione e firmare.
- Delega → Se un delegato consegna il modulo, indicare i dati del delegante e del delegato.
- Presentazione telematica → Se trasmessa da un intermediario, questo deve indicare il proprio codice fiscale e firmare.
DOPO LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO
L’apertura della Partita IVA è istantanea, consentendo di emettere fatture subito. Si riceverà un Certificato di attribuzione di Partita IVA, contenente le informazioni principali, tra cui il numero di Partita IVA (11 cifre).
Nota bene: Il certificato non riporta la sede dell’attività, solo la residenza. Per ovviare, consegnare due copie del Modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate: una verrà restituita timbrata come prova.
MEGLIO AFFIDARSI A UN COMMERCIALISTA
Anche se è possibile aprire la Partita IVA autonomamente, è consigliato rivolgersi a un commercialista per evitare errori su Codice ATECO o Regime Fiscale, che potrebbero influire su tassazione e contributi per anni. Il costo di un esperto è spesso inferiore alle sanzioni per eventuali errori.
CAPITOLO 4 – CODICI ATECO
Quando avvii un’attività, sia essa professionale, commerciale o artigianale, devi prendere due decisioni fondamentali:
- Scegliere il Codice ATECO
- Scegliere il Regime Fiscale
COS’È IL CODICE ATECO?
Il Codice ATECO è un codice alfanumerico che identifica ogni attività economica in Italia. Se hai deciso di aprire la Partita IVA, il primo passo è individuare il Codice ATECO adatto alla tua attività.
COME TROVARE IL CODICE ATECO GIUSTO?
Puoi cercare il Codice ATECO utilizzando questi strumenti online:
- Sito ISTAT: permette la ricerca per parola chiave → istat.it
- Sito Infocamere: consente la ricerca per descrizione dell’attività e fornisce informazioni normative → ateco.infocamere.it
- Sito Codici ATECO: elenca tutti i codici con descrizioni dettagliate → codiciateco.it
STRUTTURA DEL CODICE ATECO
Il Codice ATECO è composto da lettere e numeri:
- Lettere → indicano il macro-settore di attività economica
- Numeri (da 2 a 6 cifre) → specificano il settore con crescente livello di dettaglio
Gradi di dettaglio del codice:
- Sezione
- Divisione
- Gruppo
- Classe
- Categoria
- Sottocategoria
Più si scende nei livelli, maggiore è la precisione nella descrizione dell’attività. La classificazione segue una struttura ad albero,
ESEMPIO DI CODICE ATECO
Per la coltivazione di cereali, il codice sarà formato da:
- Sezione A – Agricoltura, silvicoltura e pesca
- Divisione 01 – Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
- Gruppo 01.1 – Coltivazione di colture agricole non permanenti
- Classe 01.11 – Coltivazione di cereali e legumi da granella
- Categoria 01.11.1 – Coltivazione di cereali
- Sottocategoria 01.11.10 – Coltivazione di cereali (escluso il riso)
Il codice corretto da utilizzare sarà quindi: 01.11.10 – Coltivazione di cereali (escluso il riso).
CAPITOLO 5 – REGIME FORFETTARIO
La scelta del Regime Fiscale è fondamentale per la gestione fiscale e contabile di un’attività. Influenza diversi aspetti, tra cui:
- Tassazione → ogni regime ha una diversa percentuale di imposte
- Limite di Fatturato → alcuni regimi impongono un tetto massimo di ricavi
- Regole Contabili → alcuni regimi offrono una gestione semplificata
- IVA → può essere obbligatoria o esclusa
- Ritenuta d’Acconto → alcuni regimi ne sono esenti
Attualmente in Italia esistono tre Regimi Fiscali principali:
- Regime Forfettario
- Regime Ordinario
- Regime Semplificato
Il Regime Forfettario è l’unico Regime di Vantaggio esistente oggi in Italia.
DAL REGIME DEI MINIMI AL REGIME FORFETTARIO
Il Regime Forfettario ha sostituito il vecchio Regime dei Minimi, con cui condivide diverse caratteristiche. Tuttavia, ci sono importanti differenze, soprattutto riguardo ai limiti di fatturato.
LIMITE ANNUALE DI FATTURATO
REGIME DEI MINIMI (precedente):
- Limite massimo di 30.000 euro di fatturato annuo
- Superando il limite, si passava obbligatoriamente al Regime Ordinario o Semplificato
REGIME FORFETTARIO (attuale):
- 85.000 euro → limite massimo di fatturato per restare nel regime
- Oltre 85.000 euro → uscita dal regime nell’anno successivo
- Oltre 100.000 euro → uscita immediata con obbligo di applicare l’IVA dal momento del superamento
Se si svolgono più attività con codici ATECO diversi, il limite di 85.000 euro si calcola sommando i ricavi di tutte le attività.
DURATA DEL REGIME FISCALE
REGIME DEI MINIMI (precedente)
Aveva una durata limitata:
- Massimo 5 anni
- Oppure fino al 35° anno di età
Esempi:
- Se aprivi la Partita IVA a 20 anni, potevi mantenerla fino ai 35 anni
- Se aprivi la Partita IVA a 50 anni, potevi restare nel regime per solo 5 anni
REGIME FORFETTARIO (attuale):
- Nessun limite di tempo né di età
- Può essere utilizzato per tutta la vita, se si rispettano i limiti di fatturato
Grande vantaggio: Maggiore stabilità per chi vuole gestire un’attività nel lungo periodo.
PERCENTUALE DI TASSAZIONE
REGIME DEI MINIMI:
- 5% di imposta sostitutiva IRPEF per tutta la durata del regime
- Tassazione calcolata su: Fatturato Lordo – Costi
REGIME FORFETTARIO:
- 15% di imposta sostitutiva IRPEF
Eccezione per le nuove Partite IVA:
- Tassazione ridotta al 5% per i primi 5 anni
COSTI AZIENDALI
REGIME DEI MINIMI
I costi aziendali erano scaricabili realmente:
- 100% → materie prime, macchinari, spostamenti, pasti di lavoro
- 50% → costi “promiscui” (es. auto, telefono)
Si sommavano tutti i costi effettivamente sostenuti nell’anno e si applicava la percentuale di detrazione.
REGIME FORFETTARIO
Nuovo sistema di Costi Forfettari:
- Lo Stato ha fissato una percentuale standard di costi in base all’attività svolta
- Non importa quanto si spenda realmente, i costi vengono detratti in automatico
VANTAGGI E SVANTAGGI:
- Vantaggioso per chi ha costi bassi → si possono detrarre più spese del dovuto
- Svantaggioso per chi ha costi alti → non può scaricare tutte le spese reali
LAVORO DIPENDENTE E BENI STRUMENTALI
Nel Regime Forfettario puoi:
- Assumere dipendenti, ma con un limite di 20.000€ lordi annui
- È stati eliminato il limite sui beni strumentali (dal 2019)
ESENZIONE IVA
Il regime forfettario è esente IVA
Conseguenze:
- Nessun obbligo di Dichiarazione IVA trimestrale e annuale
- Nessuna IVA da applicare sulle fatture
- Obbligo di inserire in fattura la dicitura legale: “Operazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 23/12/2014, n. 190”
ESENZIONE RITENUTA D’ACCONTO
Professionisti in Regime Forfettario non applicano la Ritenuta d’Acconto.
Incassano quindi l’intero importo della fattura.
Ma sono obbligati a inserire in fattura la dicitura legale:
“Prestazione non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 5.2 del Provvedimento Agenzia delle Entrate del 22.12.2011 n. 185820.”
SEMPLIFICAZIONI CONTABILI
Le agevolazioni nel Regime Forfettario:
- Esenzione dagli Studi di Settore
- Nessun obbligo di registrazione delle fatture (solo numerazione e conservazione)
- Contabilità semplificata
CHI PUÒ ADERIRE AL REGIME FORFETTARIO?
Possono aderire al Regime Forfettario tutte le Persone Fisiche che svolgono un’attività di impresa, professione o lavoro autonomo (Professionisti, Freelance, Commercianti, Artigiani). Sono escluse le Società di persone, Società di capitali, Associazioni e Cooperative.
PRIMO REQUISITO: LIMITE DEI RICAVI E COMPENSI
Massimo 85.000€ di ricavi o compensi annui per reatare nel Regime Forfettario.
Se si superano i 100.000€, l’uscita è immediata, con obbligo di applicare l’IVA sulle operazioni che eccedono il limite.
Se si hanno più attività con codici Ateco diversi, il limite è calcolato sulla somma di tutti i ricavi.
SECONDO REQUISITO: SPESE PER LAVORATORI DIPENDENTI E COLLABORATORI
Se usi il Regime Forfettario si possono sostenere spese per lavoro dipendente, collaborazioni e altre forme di lavoro accessorio fino a un massimo di 20.000 euro lordi annui, senza perdere i benefici del regime.
Questo limite comprende:
- Lavoro accessorio
- Lavoro dipendente
- Utili da partecipazione erogati agli associati con apporto di solo lavoro
- Prestazioni di lavoro per l’imprenditore e i familiari
TERZO REQUISITO: ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI
Dal 2019, nessun limite di valore per l’acquisto di beni strumentali.
Cosa sono i beni strumentali? Sono quei beni destinati all’attività lavorativa per più anni, come:
- Attrezzature
- Macchinari
- Computer e accessori
CAUSE DI ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETTARIO
Per accedere al Regime Forfettario, è necessario evitare le seguenti cause di esclusione:
1. REGIMI SPECIALI IVA
Non possono aderire coloro che applicano regimi speciali ai fini dell’IVA o forfettari di determinazione del reddito, come:
- Agricoltura e pesca
- Vendita di sali e tabacchi
- Editoria
- Telefonia pubblica
- Rivendita di biglietti per il trasporto pubblico
2. SOGGETTI NON RESIDENTI
Esclusi i non residenti, tranne chi risiede in un Paese UE o SEE con adeguato scambio di informazioni e genera almeno il 75% del reddito in Italia.
3. CESSIONI DI FABBRICATI O TERRENI EDIFICABILI
Non possono aderire coloro che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività di vendita di:
- Fabbricati o loro porzioni
- Terreni edificabili
- Mezzi di trasporto nuovi
4. PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ
Non è possibile accedere se si partecipa a:
- Società di persone
- Associazioni professionali
- SRL che hanno optato per la trasparenza fiscale
5. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATI
Non può aderire chi, nell’anno precedente, ha percepito più di 30.000€ di redditi da lavoro dipendente o assimilati.
Eccezione: Se il rapporto di lavoro è cessato nell’anno precedente, si può accedere.
VERIFICA ANNUALE DELLE CONDIZIONI
Tutte queste cause di esclusione vengono verificate ogni anno, non in base alla situazione dell’anno precedente.
- Se nel 2024 un soggetto era socio di una SRL o applicava un regime speciale IVA, può aderire dal 1° gennaio 2025 se ha ceduto la partecipazione o cambiato regime entro il 31 dicembre 2024.
- Il limite di 30.000€ di reddito da lavoro dipendente non conta se il lavoro è cessato l’anno precedente. Se il lavoro cessa nell’anno di adesione al regime, la condizione va comunque verificata.
VANTAGGI DEL REGIME FORFETTARIO
Il Regime Forfettario offre diversi vantaggi fiscali e contabili. Ecco i principali:
1. ESENZIONE DALL’IVA
Nessuna IVA sulle fatture: i contribuenti forfettari non devono applicare l’IVA sulle fatture emesse.
ESEMPIO
Un freelance in Regime Forfettario emette fattura per 100€ (senza IVA).
Un altro freelance non forfettario emette fattura per 100€ + 22% di IVA, quindi 122€.
PERCHÈ È VANTAGGIOSO?
- Tariffe più competitive: i clienti pagano il 22% in meno rispetto a chi applica l’IVA.
- Meno burocrazia: niente Dichiarazione IVA trimestrale e annuale.
Attenzione: non si può recuperare l’IVA sugli acquisti aziendali, quindi l’IVA pagata diventa un costo.
OBBLIGO IN FATTURA
Bisogna inserire una dicitura che giustifichi l’assenza di IVA (specificata nella normativa).
2. ESENZIONE DALLA RITENUTA D’ACCONTO
Nessuna trattenuta sui compensi: chi aderisce al Regime Forfettario non deve applicare la ritenuta d’acconto del 20%.
DIFFERENZA CON LA PRESTAZIONE OCCASIONALE
Un lavoratore occasionale, se lavora per aziende o professionisti, deve applicare una ritenuta del 20%.
Un freelance in Regime Forfettario riceve l’importo totale senza trattenute.
3. TASSAZIONE PIÙ BASSA
Uno dei maggiori vantaggi del Regime Forfettario è la tassazione ridotta, tra le più basse in Italia e in Europa.
IMPOSTA SOSTITUTIVA: SOLO IL 15% (O IL 5% PER LE START-UP)
COS’È L’IMPOSTA SOSTITUTIVA?
Un’unica imposta che sostituisce:
- IRPEF
- Addizionali Regionali e Comunali
- IRAP
QUANTO SI PAGA?
Il 15% sul Reddito Lordo oppure solo 5% per i primi 5 anni se si tratta di una nuova impresa, a condizione che:
- Nei 3 anni precedenti non si sia svolta attività d’impresa, arte o professione.
- L’attività non sia una prosecuzione di un’attività precedente (salvo obblighi di tirocinio).
- Se si prosegue un’attività già esistente, il fatturato dell’anno precedente non deve superare i limiti per il Regime Forfettario.
PERCHÉ È CONVENIENTE?
Nel Regime Ordinario o Semplificato, invece, si pagano molte più tasse:
- IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)
- 23% per redditi fino a 28.000€
- 35% tra 28.000€ e 50.000€
- 43% oltre 50.000€
- Addizionale Regionale e Comunale
- Percentuali decise da Regioni e Comuni, calcolate sul Reddito Lordo.
- IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive)
- Solo per attività d’impresa (non per persone fisiche) e sono il 3,9% sul Reddito Lordo.
4. SEMPLIFICAZIONI CONTABILI
Il Regime Forfettario offre notevoli agevolazioni contabili per professionisti, freelance, commercianti e artigiani.
ESENZIONE DA VARI ADEMPIMENTI
Nessun obbligo di:
- Dichiarazione IVA trimestrale e annuale
- Registrazione delle fatture emesse e degli acquisti
- Tenuta e conservazione dei registri contabili (eccetto fatture e bollette doganali)
- Comunicazione delle operazioni con Paesi black list
Eccezione: Dal 1° luglio 2022, chi ha ricavi superiori a 25.000€ annui deve emettere fatture elettroniche.
OBBLIGO IN FATTURA:
Devi Inserire la dicitura: “Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, L. n. 190/2014”.
QUALI ADEMPIMENTI SONO RICHIESTI?
I contribuenti in Regime Forfettario devono semplicemente:
- Numerare e conservare fatture di acquisto e bollette doganali.
- Numerare e conservare fatture di vendita.
- Certificare i corrispettivi tramite fattura (senza IVA), scontrino o ricevuta fiscale.
Per quanto riguarda la certificazione dei corrispettivi rimane quindi obbligatoria l’ emissione e la conservazione della fattura (naturalmente senza addebito dell’ IVA al suo interno) oppure il rilascio dello scontrino o ricevuta fiscale. Dato che i Contribuenti nel Regime Forfettario sono esenti dalla Ritenuta d’ Acconto non saranno quindi tenuti ad operare come i Sostituti d’ Imposta e quindi non saranno tenuti ad operare le ritenute alla fonte.
I Professionisti o Freelance nel Regime Forfettario saranno quindi esenti dagli obblighi del Sostituto d’ Imposta. L’ unico obbligo rimanente sarà quello di indicare nella propria Dichiarazione dei Redditi i codici fiscali dei percettori dei redditi per i quali non è stata operata nessuna Ritenuta d’ Acconto e l’ ammontare dei redditi stessi.
ESENZIONE DALLO SPESOMETRO
Lo Spesometro è un obbligo per i titolari di Partita IVA in Regime Ordinario o Semplificato. Serve all’Agenzia delle Entrate per:
- Controllare la coerenza tra redditi e acquisti.
- Contrastare fatture false e mancata fatturazione.
- Monitorare il versamento dell’IVA..
LIMITE DEI RICAVI: 85.000€
Dal 2023, il limite unico di ricavi/compensi annui per restare nel Regime Forfettario è 85.000€, indipendentemente dal codice ATECO.
SE SI SUPERA IL LIMITE?
Fino a 100.000€ → Si rimane forfettari per l’anno in corso, ma si passa al Regime Ordinario o Semplificato l’anno successivo.
Oltre 100.000€ → L’uscita è immediata:
- Si applica l’IVA dal momento in cui si supera il limite.
- Bisogna emettere Note di Credito per correggere le fatture già emesse.
Principio di Cassa → Conta solo l’effettivo incasso e non la data di emissione della fattura.
CONSIGLIO PRATICO
Se a dicembre sei vicino al limite di 85.000€, prova ad accordarti con il cliente per ricevere il pagamento a gennaio dell’anno successivo. Così non sforerai il tetto e potrai rimanere nel Regime Forfettario.
LIMITE DEI COMPENSI DA LAVORO DIPENDENTE
A partire dal 2025, il limite di reddito da lavoro dipendente o assimilato (inclusi i redditi da pensione) che impedisce l’accesso al Regime Forfettario è stato aumentato a 35.000 euro lordi (in precedenza era 30.000 euro).
Se un contribuente supera questa soglia nell’anno precedente, non potrà accedere o rimanere nel Regime Forfettario, a meno che il rapporto di lavoro non sia cessato.
Inoltre, non possono aderire al Regime Forfettario coloro che possiedono quote o partecipazioni in Società di Persone, Società di Capitali, Associazioni o Cooperative. Se un professionista già in regime forfettario acquisisce quote di una SRL, dovrà uscire dal regime agevolato.
LA PRINCIPALE NOVITÀ DEL REGIME FORFETTARIO: I COSTI FORFETTARI
Il Regime Forfettario si distingue dagli altri regimi fiscali perché i costi aziendali non vengono calcolati sulle spese reali, ma attraverso una percentuale forfettaria fissa sul fatturato lordo.
Queste percentuali, chiamate Coefficienti di Redditività, variano a seconda del settore economico e determinano il reddito imponibile su cui calcolare tasse e contributi previdenziali.
ESEMPIO PRATICO:
Un avvocato con fatturato lordo di 20.000 euro e un Coefficiente di Redditività del 78% avrà un reddito lordo imponibile di 15.600 euro (78% di 20.000).
I costi forfettari riconosciuti saranno quindi 4.400 euro (differenza tra fatturato lordo e reddito imponibile).
Questo sistema può avvantaggiare chi ha costi aziendali reali inferiori ai costi forfettari riconosciuti, ma penalizzare chi ha spese più alte.
IMPORTANTE:
Più basso è il Coefficiente di Redditività, più alti saranno i costi forfettari e minore sarà il reddito imponibile.
Più alto è il Coefficiente di Redditività, minori saranno i costi forfettari e maggiore sarà il reddito su cui pagare tasse e contributi.
I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER I TITOLARI DI PARTITA IVA
I contributi previdenziali sono versamenti obbligatori all’INPS per ottenere la pensione. Non vanno confusi con le tasse, come l’IRPEF, ma sono un investimento per la futura copertura pensionistica. Tutti i titolari di Partita IVA, indipendentemente dal regime fiscale, devono versare questi contributi.
Alcune attività pagano contributi fissi anche senza fatturato, mentre altre versano in base al reddito. La conoscenza di queste regole è essenziale prima di aprire una Partita IVA.
Le attività economiche si suddividono in tre categorie, ognuna con obblighi diversi:
- Artigiani e commercianti
- Lavoratori autonomi “senza cassa”
- Professionisti con cassa autonoma
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Aliquote contributive 2024 (Circolare INPS n. 33/2024)
ARTIGIANI:
- 24% per redditi fino a 48.279 euro
- 25% sulla parte eccedente (sopra i 48.279 euro)
COMMERCIANTI:
- 24,09% per redditi fino a 48.279 euro
- 25,09% sulla parte eccedente (sopra i 48.279 euro)
Il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi è fissato a 85.000 euro.
CONTRIBUTI FISSI (minimali) 2024:
- Artigiani: 3.983,73 euro annui
- Commercianti: 4.013,87 euro annui
Vanno versati anche in assenza di reddito.
SCADENZE VERSAMENTI
- 16 maggio: primo trimestre
- 16 agosto: secondo trimestre
- 16 novembre: terzo trimestre.
- 16 febbraio: quarto trimestre
L’INPS non invia più comunicazioni cartacee, quindi è responsabilità del contribuente verificare importi e scadenze sul sito INPS.
ALIQUOTE RIDOTTE PER UNDER 21
- Artigiani: 23,25%
- Commercianti: 23,34%
ESEMPI DI CALCOLO CONTRIBUTI
- Artigiano con reddito annuo di 12.000€
Reddito sotto il minimale di 18.415€
Versa 4.427,04€ (importo fisso)
- Artigiano con reddito annuo di 27.000€
Reddito eccedente 18.415€: 8.585€
Contributo su eccedenza: 8.585 × 24% = 2.060,40€
Totale contributi dovuti: 6.487,44€
- Artigiano con reddito annuo di 67.000€
Reddito eccedente 18.415€ fino a 55.008€: 36.593 × 24% = 8.782,32€
Reddito eccedente 55.008€: 11.992 × 25% = 2.998€
Totale contributi dovuti: 16.207,36€
- Artigiano con reddito annuo di 130.000€
Reddito fino a 91.680€: contributi dovuti 22.377,36€
Su reddito oltre 91.680€, non si pagano contributi previdenziali.
RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI FISSI PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI IN REGIME FORFETTARIO
RIDUZIONE DEL 35% SUI CONTRIBUTI INPS
Gli artigiani e commercianti in regime forfettario possono ottenere uno sconto del 35% sui contributi previdenziali (sia fissi che variabili).
COME RICHIEDERLO?
Presentare domanda online all’INPS entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento.
Rinnovo automatico: La riduzione si applica ogni anno, salvo rinuncia esplicita.
RIDUZIONE DEL 50% PER I NUOVI ISCRITTI
Chi si iscrive per la prima volta alla Camera di Commercio come artigiano o commerciante può richiedere uno sconto del 50% per i primi 36 mesi. Dopo questo periodo, si applica la riduzione del 35% prevista per il regime forfettario.
ESEMPIO PRATICO:
Contributo minimo annuo standard: 3.600€
Con riduzione del 35% → 2.340€ annui
Con riduzione del 50% (nuovi iscritti) → 1.800€ annui (per i primi 3 anni)
SCADENZE E MODALITÀ DI RICHIESTA
Scadenza: 28 febbraio dell’anno di riferimento.
In caso di apertura della Partita IVA dopo il 28 febbraio, è consigliabile presentare la richiesta di riduzione il prima possibile. Sebbene non esista una scadenza ufficiale per le nuove aperture, un invio tempestivo garantisce l’applicazione dell’agevolazione fin dall’inizio dell’attività.
EFFETTI SUI CONTRIBUTI PENSIONISTICI
Se i contributi versati sono inferiori al minimale previsto, l’anno di contribuzione sarà accreditato solo in parte ai fini pensionistici.
La riduzione non è cumulabile con altre agevolazioni contributive.
FACSIMILE DOMANDA DI RIDUZIONE
Per richiedere l’agevolazione, si presenta una domanda all’INPS, dichiarando di rispettare i requisiti previsti dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER LAVORATORI AUTONOMI SENZA CASSA
GESTIONE SEPARATA INPS: COS’È E A CHI SI APPLICA
I lavoratori autonomi senza albo professionale (freelance) devono iscriversi alla Gestione Separata INPS, un fondo pensionistico dedicato. Questo include professionisti come:
- Webmaster, grafici, traduttori, copywriter, consulenti, fotografi, designer, fisioterapisti, personal trainer e altri.
- Lavoratori autonomi occasionali con redditi superiori a 5.000€ annui.
A differenza di artigiani e commercianti, la Gestione Separata non prevede contributi fissi, ma solo una percentuale sul reddito.
ASPETTI NEGATIVI: ACCREDITO CONTRIBUTIVO PARZIALE
Un aspetto critico da considerare riguarda il reddito lordo annuo: se questo non raggiunge il limite minimo di 17.504 euro (importo aggiornato per il 2024/2025, soggetto a variazione annuale secondo le tabelle INPS), l’INPS non accrediterà un anno intero di contributi utili ai fini pensionistici. In tal caso, verranno validati solo i mesi proporzionati al reddito effettivamente dichiarato.
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2024/2025
Professionisti senza altra copertura previdenziale: 26,23% sul reddito lordo.
Professionisti con altra copertura previdenziale o pensionati: 24% sul reddito lordo.
RIVALSA INPS: COME RIDURRE IL COSTO CONTRIBUTIVO
I freelance possono addebitare ai clienti il 4% del compenso come rivalsa INPS, inserendolo direttamente in fattura. Questo aiuta a coprire parte dei contributi previdenziali.
CUMULO CONTRIBUTIVO CON ALTRE ATTIVITÀ
Se il lavoratore ha anche un contratto da dipendente o percepisce una pensione, l’aliquota contributiva per la Gestione Separata si riduce al 24%.
MASSIMALE CONTRIBUTIVO
Non si pagano contributi oltre il reddito di 113.520€ annui (limite per il 2024/2025).
SCADENZA DEI CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2024
Secondo la circolare INPS n. 24 del 29 gennaio 2024, le aliquote per la Gestione Separata sono:
- Collaboratori senza altra previdenza obbligatoria: 35,03% (con DIS-COLL) o 33,72% (senza DIS-COLL).
- Liberi professionisti senza altra previdenza obbligatoria: 26,07%.
- Pensionati o chi ha altra copertura previdenziale: 24%.
SCADENZE PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
I contributi si versano con il modello F24 telematico seguendo le scadenze fiscali:
- 1° luglio 2024 → Saldo 2023 + primo acconto 2024.
- 2 dicembre 2024 → Secondo acconto 2024.
I contribuenti che intendono effettuare il pagamento in forma rateale devono completare i versamenti entro il 16 dicembre 2024. Inoltre, le scadenze di versamento rateale sono state unificate al giorno 16 di ciascun mese, sia per i titolari di partita IVA sia per i soggetti privi di partita IVA.
ESEMPIO DI CALCOLO CONTRIBUTIVO
Un libero professionista con reddito lordo di 10.000€ pagherà:
10.000€ x 26,07% = 2.607€ di contributi.
Se il reddito è inferiore a 17.504€, i contributi versati non copriranno un anno intero di pensione, ma solo una quota proporzionale. È possibile integrare volontariamente per coprire il periodo mancante.
VANTAGGI PER I LIBERI PROFESSIONISTI
- Nessun contributo fisso o minimale obbligatorio.
- Contributi calcolati solo in base al reddito.
- Se il reddito è zero, non si pagano né contributi né imposte.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PROFESSIONISTI CON CASSA AUTONOMA
OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA CASSA DI RIFERIMENTO
I professionisti iscritti a un Albo Professionale devono versare i contributi previdenziali alla propria Cassa di riferimento, e non alla Gestione Separata INPS.
Ogni cassa ha regole diverse:
- Alcune prevedono contributi fissi.
- Altre impongono contributi in percentuale sul fatturato.
- Alcune adottano un sistema misto (fissi + percentuale).
ESEMPI DI CASSE PREVIDENZIALI
- CNPAF (Cassa Forense) → per avvocati e procuratori legali.
- CIPAG (Cassa Geometri) → per geometri liberi professionisti.
- CNPADC (Cassa Commercialisti) → per dottori commercialisti.
REGIME FORFETTARIO: COME SI CALCOLANO LE TASSE?
Il regime forfettario prevede un calcolo agevolato del reddito imponibile grazie a costi forfettari e coefficiente di redditività.
PASSAGGI DEL CALCOLO
- Somma dei ricavi annuali.
- Applicazione del coefficiente di redditività (varia in base all’attività svolta).
- Detrazione dei contributi previdenziali versati.
- Applicazione dell’imposta sostitutiva:
- 5% per start-up (primi 5 anni di attività).
- 15% per gli altri.
ESEMPIO 1: COMMERCIANTE ARTIGIANO IN START-UP
DATI:
- Ricavi annuali: 40.000 €.
- Coefficiente di redditività: 40% (per commercio al dettaglio).
- Imposta sostitutiva ridotta: 5% (per i primi 5 anni di attività).
CALCOLI
- Reddito lordo
- 40.000 € × 40% = 16.000 €
- Costi forfettari stimati: 24.000 € (40.000 € – 16.000 €).
- Contributi previdenziali (INPS – Commercianti 2024)
- Quota fissa: 4.515,43 € (per redditi fino a 18.415 €).
- Totale contributi previdenziali: 4.515,43 €.
- Reddito netto imponibile: 16.000 € – 4.515,43 € = 11.484,57 €.
- Imposta sostitutiva (5%): 11.484,57 € × 5% = 574,23 €.
TOTALE DA PAGARE: 5.089,66 € (Contributi + Imposta sostitutiva)
ESEMPIO 2: COMMERCIANTE ARTIGIANO DOPO IL QUINTO ANNO
DATI: Ricavi annui 40.000 € – Coefficiente di redditività 40%
CALCOLI:
- Reddito lordo = 40.000 € × 40% = 16.000 €
- Contributi previdenziali (INPS) = 4.515,43 €
- Reddito netto imponibile = 16.000 € – 4.515,43 € = 11.484,57 €
- Imposta sostitutiva (15%) = 11.484,57 € × 15% = 1.722,69 €
TOTALE DA PAGARE: 6.238,12 € (Contributi + Imposta sostitutiva)
ESEMPIO 3: FREELANCE IN START-UP
DATI: Ricavi annui 25.000 € – Coefficiente di redditività 78%
- Reddito lordo = 25.000 € × 78% = 19.500 €
- Contributi previdenziali (Gestione Separata INPS, 26,23%) = 5.117,85 €
- Reddito netto imponibile = 19.500 € – 5.117,85 € = 14.382,15 €
- Imposta sostitutiva (5%) = 14.382,15 € × 5% = 719,11 €
TOTALE DA PAGARE: 5.836,96 € (Contributi + Imposta sostitutiva)
Se con aliquota ridotta INPS (24%) → Totale: 5.421 €
Nota: Nel primo anno, i contributi non si sottraggono subito dal reddito lordo poiché si versano l’anno successivo.
ESEMPIO 4: FREELANCE DOPO IL QUINTO ANNO
DATI: Ricavi annui 25.000 € – Coefficiente di redditività 78%
- Reddito lordo = 25.000 € × 78% = 19.500 €
- Contributi previdenziali (Gestione Separata INPS, 26,23%) = 5.117,85 €
- Reddito netto imponibile = 19.500 € – 5.117,85 € = 14.382,15 €
- Imposta sostitutiva (15%) = 14.382,15 € × 15% = 2.157,32 €
TOTALE DA PAGARE: 7.275,17 € (Contributi + Imposta sostitutiva)
Se con aliquota ridotta INPS (24%) → Totale: 6.903 €
Nota: Anche dopo 5 anni, vale il Principio di Cassa → si pagano tasse solo su ricavi effettivamente incassati nell’anno.
QUINDI COSA CONVIENE FARE?
Il Regime Forfettario può essere molto vantaggioso, ma la convenienza dipende dalla categoria professionale.
COMMERCANTI E ARTIGIANI
- Obbligo di versare Contributi Fissi INPS, anche con ricavi bassi o nulli.
- Conviene solo se il fatturato supera i 15.000€ annui, altrimenti i costi fissi sono troppo elevati.
- Se i ricavi sono inferiori, non conviene aprire la Partita IVA in alcun regime.
PROFESSIONISTI (CON O SENZA CASSA AUTONOMA)
- Nessun costo fisso annuale: tasse e contributi sono proporzionali al fatturato.
- Se i ricavi sono bassi, si pagano meno contributi, evitando costi inutili.
- Permette una gestione fiscale più flessibile rispetto a commercianti e artigiani.
COME EMETTERE UNA FATTURA NEL REGIME FORFETTARIO
DATI OBBLIGATORI IN FATTURA
- Dati fiscali propri e del cliente (Nome, Cognome, Partita IVA o Codice Fiscale, indirizzo).
- Numero e data della fattura: numerazione progressiva annuale. La prima fattura dell’anno sarà quindi la Numero 1 del giorno in cui si emette. La seconda sarà quindi la Numero 2 del giorno in cui verrà emessa e così via. Naturalmente il 31 Dicembre di ogni anno la numerazione verrà interrotta, e ricomincerà dalla Numero1 l’ anno successivo.
- Nel caso in cui aveste la necessità di emetere una Nota di Credito, questa non seguirà la numerazione progressiva delle fatture, ma avrà quindi una propria numerazione iniziando sempre dalla Numero 1.
- Descrizione dettagliata dell’attività svolta (servizio o prodotto).
- Prezzo totale: nel Forfettario, non si applicano IVA e Ritenuta d’Acconto.
- E’ obbligatorio inserire anche gli stessi dati per il cliente. Nel caso in cui si tratti di un cliente Estero, è possibile che sia titolare di un numero di Partita IVA estera (VAT). Nel caso invece di cliente privato (dunque non titolare di Partita IVA) è necessario inserire soltanto il Codice Fiscale.
ELEMENTI FACOLTATIVI
- E’ facoltativo inserire propri recapiti telefonici, la propria mail, o il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
- Rivalsa INPS 4%: applicabile per i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS.
- Durante lo svolgimento del proprio incarico professionale e delle attività poste in essere per i propri Clienti, il Professionista si trova alcune volte costretto a dover sostenere diverse tipologie di spese. Tra queste spese vi sono tutte quelle spese anticipate in nome e per conto del cliente, come ad esempio quelli per pagamenti di tasse, di diritti di cancelleria, di visura ecc. Tutte queste spese ricadranno tra quelle escluse dalla base imponibile IVA in base all’ art. 15 D.P.R. 633/1972 e non saranno soggette a tassazione IRPEF purché dettagliatamente documentate.
- Marca da bollo da 2€ per fatture superiori a 77,47€. Che può essere addebitata al cliente
(Se fattura elettronica, la marca da bollo viene assolta virtualmente, quindi non bisogna acquistarla fisicamente.)
RIFERIMENTI DI LEGGE DA INSERIRE IN FATTURA
I Contribuenti nel Regime Forfettario dovranno però specificare in fattura queste esenzioni riportato i riferimenti legislativi in tutte le fatture emesse. I riferimenti saranno i seguenti:
- Esenzione IVA: “Operazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 23/12/2014, n. 190”.
- Esenzione Ritenuta d’Acconto: “Prestazione non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 5.2 del Provvedimento Agenzia delle Entrate del 22.12.2011 n. 185820.”
COME CREARE LE FATTURE
Utilizzare un fatturiere cartaceo con i riferimenti di legge.
Oppure creare un prospetto Excel (o altri tipi di file) personalizzato per gestire le fatture in digitale.
FATTURARE A CLIENTI ESTERI
Cosa deve fare un Contribuente che applica il Regime Forfettario quando effettua operazioni con l’ estero? Deve seguire questi passaggi:
- Iscrizione al VIES:
- L’iscrizione al VIES è obbligatoria per i contribuenti forfettari che intendono effettuare operazioni intracomunitarie, sia per cessioni che per acquisti di beni e servizi. L’iscrizione può essere effettuata al momento dell’apertura della partita IVA o successivamente tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate.
- Cessioni di beni a soggetti UE:
- I contribuenti forfettari che effettuano cessioni di beni verso soggetti passivi d’imposta stabiliti in altri Paesi UE devono emettere fattura senza applicazione dell’IVA, indicando che l’operazione non costituisce una cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41, c. 2-bis D.L. 331/1993. Non è richiesta l’iscrizione al VIES né la compilazione dei modelli Intrastat per queste operazioni.
- Acquisti di beni da fornitori UE:
- Fino a 10.000 euro annui: Gli acquisti intracomunitari di beni fino a 10.000 euro annui sono assoggettati a IVA nello Stato di provenienza. Il contribuente deve informare il fornitore estero che la vendita è soggetta all’IVA del paese d’origine.
- Oltre 10.000 euro annui: Superata la soglia di 10.000 euro annui, il fornitore emette fattura senza IVA. Il contribuente forfettario deve integrare la fattura con l’aliquota IVA italiana e versarla entro il 16 del mese successivo all’acquisto. In questo caso, è obbligatorio compilare e inviare il Modello Intrastat.
- Prestazioni di servizi ricevute da fornitori UE:
- Il fornitore estero emette fattura senza IVA con l’indicazione “inversione contabile” (reverse charge). Il contribuente forfettario integra la fattura con l’aliquota IVA italiana e la versa entro il 16 del mese successivo. È necessario compilare e inviare il Modello Intrastat.
- Prestazioni di servizi rese a clienti UE:
- Il contribuente forfettario emette fattura senza IVA, indicando “inversione contabile” (reverse charge). Il cliente UE integra la fattura con l’IVA del proprio Stato e la versa secondo le normative locali. È obbligatorio compilare e inviare il Modello Intrastat.
- Operazioni con paesi extra-UE:
- Per cessioni di beni o prestazioni di servizi verso paesi extra-UE, il contribuente forfettario emette fattura senza applicazione dell’IVA. Non è necessario compilare il Modello Intrastat per tali operazioni.
- Obbligo di fatturazione elettronica:
- Dal 1° gennaio 2024, è scattato l’obbligo generalizzato di emissione di fattura elettronica, anche per tutti i soggetti in regime forfettario.
OPERAZIONI ESCLUSE DAL MODELLO INTRASTAT
Le seguenti operazioni non sono soggette all’obbligo di comunicazione tramite il modello Intrastat:
- Operazioni in ambito immobiliare.
- Trasporto di persone.
- Noleggio a breve termine di mezzi di trasporto.
- Servizi di ristorazione e catering.
- Prestazioni di servizi di cui all’art. 7-quater e art. 7-quinquies del DPR n. 633/72.
- Operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati (non soggetti passivi IVA).
- Operazioni extraterritoriali, ovvero verso soggetti non appartenenti all’UE.
CESSIONI DI BENI VERSO L’UNIONE EUROPEA
I contribuenti forfettari che effettuano cessioni di beni verso soggetti passivi IVA in altri Paesi UE devono:
- Iscriversi al VIES (VAT Information Exchange System).
- Emettere fattura senza applicazione dell’IVA, indicando che l’operazione costituisce una cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331/1993.
- Compilare e inviare il modello Intrastat per tali cessioni.
ACQUISTI DI BENI DA FORNITORI UE
Fino a 10.000 euro annui: L’IVA è applicata nello Stato di provenienza. Il contribuente deve informare il fornitore estero che la vendita è soggetta all’IVA del paese d’origine. Non è necessario compilare il modello Intrastat.
Oltre 10.000 euro annui: Il contribuente forfettario deve:
- Iscriversi al VIES.
- Integrare la fattura con l’aliquota IVA italiana e versarla entro il 16 del mese successivo all’acquisto.
- Compilare e inviare il modello Intrastat.
- Prestazioni di servizi ricevute da fornitori UE
Il fornitore estero emette fattura senza IVA con l’indicazione “inversione contabile” (reverse charge). Il contribuente forfettario deve:
- Integrare la fattura con l’aliquota IVA italiana.
- Versare l’IVA entro il 16 del mese successivo.
- Compilare e inviare il modello Intrastat.
PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE A CLIENTI UE
Il contribuente forfettario che presta servizi a soggetti passivi IVA in altri Paesi UE deve:
- Iscriversi al VIES.
- Emettere fattura senza IVA, indicando “inversione contabile” (reverse charge).
- Compilare e inviare il modello Intrastat.
OPERAZIONI CON PAESI EXTRA-UE
Per cessioni di beni o prestazioni di servizi verso paesi extra-UE, il contribuente forfettario:
- Emette fattura senza applicazione dell’IVA.
- Non è tenuto a compilare il modello Intrastat per tali operazioni.
ISCRIZIONE AL VIES
Per effettuare operazioni intracomunitarie, è obbligatorio iscrivere la propria partita IVA al VIES. L’iscrizione può essere effettuata al momento dell’apertura della partita IVA o successivamente tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate.
MODELLO INTRASTAT
Il modello Intrastat è una dichiarazione che riporta le operazioni intracomunitarie di vendita e di acquisto. I contribuenti forfettari sono tenuti alla compilazione e all’invio del modello Intrastat nei casi sopra specificati.
LAVORATORE DIPENDENTE PUÒ APRIRE PARTITA IVA?
Sì, un lavoratore dipendente può aprire una Partita IVA, anche nel Regime Forfettario, ma con alcune condizioni da rispettare.
CONDIZIONE PRINCIPALE: LIMITE DI REDDITO
Per accedere al Regime Forfettario, il reddito lordo da lavoro dipendente o assimilato (pensione, ecc.) non deve superare i 35.000€ nell’anno precedente.
Questo dato si verifica nel CUD, voce Reddito Lordo, non nelle buste paga.
Se il reddito è superiore a 35.000€, si può aprire Partita IVA solo nel Regime Ordinario o Semplificato.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI: COSA CAMBIA?
Solo lavoratore dipendente → Modello 730
Lavoratore dipendente + Partita IVA → Modello Unico, indicando:
- Redditi da lavoro dipendente
- Redditi da Partita IVA (quadro LM per il Regime Forfettario)
TASSAZIONE: I REDDITI NON SI SOMMANO
Ogni reddito viene tassato separatamente, evitando di raggiungere scaglioni IRPEF più alti:
Il reddito da lavoro dipendente mantiene la stessa tassazione in busta paga.
Il reddito da Partita IVA in Regime Forfettario è tassato con l’Imposta Sostitutiva:
- 5% per Start-up (primi 5 anni)
- 15% per chi non rientra nelle agevolazioni Start-up
ATTENZIONE AL LIMITE DI 35.000€
Bisogna monitorare il proprio reddito dipendente ogni anno.
Se si supera il limite, dal 1° gennaio dell’anno successivo si esce dal Regime Forfettario, passando a quello Ordinario o Semplificato.
PASSARE DAL REGIME ORDINARIO O SEMPLIFICATO AL REGIME FORFETTARIO
- Eliminazione del vincolo triennale per il passaggio al regime forfettario:
In passato, chi optava per il regime ordinario o semplificato era vincolato a mantenerlo per almeno tre anni prima di poter transitare al regime forfettario. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2020, questo vincolo è stato eliminato. Pertanto, i contribuenti che possiedono i requisiti per il regime forfettario possono effettuare il passaggio senza dover rispettare il periodo triennale.
- Aggiornamento delle soglie di fatturato per l’accesso al regime forfettario:
Le soglie di fatturato per accedere al regime forfettario sono state modificate nel tempo. Attualmente, il limite di ricavi o compensi per poter aderire al regime forfettario è fissato a 85.000 euro annui. Se, nel corso dell’anno, si superano i 100.000 euro di ricavi, l’uscita dal regime è immediata e si applica l’IVA a partire dalle operazioni successive.
- Modalità di adesione al regime forfettario:
L’adesione al regime forfettario avviene in modo naturale per i contribuenti che possiedono i requisiti richiesti, senza necessità di comunicazioni preventive all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, è obbligatorio indicare la scelta del regime nella dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si applica il regime forfettario.
- Considerazioni sulle cause ostative:
È importante verificare l’assenza di cause ostative che impediscano l’accesso al regime forfettario, come il possesso di partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, o il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata che esercitano attività economiche riconducibili a quelle svolte dal contribuente.
- Decorrenza del regime forfettario:
Il regime forfettario si applica dall’anno successivo a quello in cui si verificano le condizioni che ne legittimano l’accesso. Ad esempio, se nel 2024 un contribuente rispetta tutti i requisiti previsti, potrà applicare il regime forfettario a partire dal 1° gennaio 2025.
CAPITOLO 6 – REGIME ORDINARIO E REGIME SEMPLIFICATO
QUANDO NON PUOI ADERIRE AL REGIME FORFETTARIO
- REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATO
Dal 1° gennaio 2025, il limite massimo per restare nel Regime Forfettario è 35.000€ di reddito lordo da lavoro dipendente o assimilato (pensioni, ecc.).
- LIMITE DEI RICAVI O COMPENSI ANNUALI
Puoi restare nel Regime Forfettario solo se i ricavi non superano 85.000€.
Se superi i 100.000€, l’uscita è immediata e l’IVA si applica da subito sulle operazioni che superano il limite.
- SPESE PER DIPENDENTI O COLLABORATORI
Il limite massimo è 20.000€ lordi annui per lavoro accessorio, dipendenti e collaboratori.
- ATTIVITÀ CON REGIMI SPECIALI IVA
Non possono aderire al Forfettario le attività con regimi speciali IVA, come agricoltura, pesca, editoria, turismo, giochi, intrattenimento.
- CESSIONE DI FABBRICATI O TERRENI EDIFICABILI
Esclusione per chi opera principalmente nella vendita di fabbricati o terreni edificabili.
- PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ
Esclusi i titolari di quote in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari.
Non possono aderire nemmeno coloro che controllano direttamente o indirettamente una SRL con attività simile a quella svolta individualmente.
LE ALTERNATIVE: REGIME ORDINARIO E SEMPLIFICATO
- REGIME ORDINARIO
- Obbligatorio per le società di capitali, facoltativo per ditte individuali e società di persone con ricavi sotto certi limiti.
- Tassazione più complessa: IRPEF, IRAP e altre imposte.
- Richiede numerosi adempimenti contabili obbligatori.
- REGIME SEMPLIFICATO
- Per imprese individuali, società di persone e enti non commerciali con ricavi fino a:
- 500.000€ per servizi
- 800.000€ per altre attività
Meno burocrazia rispetto al Regime Ordinario:
- Niente bilancio obbligatorio
- Niente libro degli inventari
IL REGIME ORDINARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI
Il Regime di Contabilità Ordinaria si applica a determinate imprese in base al volume di ricavi dell’anno precedente.
CHI DEVE ADOTTARE IL REGIME ORDINARIO
Imprese con ricavi superiori a:
- 500.000€ per prestazioni di servizi
- 800.000€ per altre attività (incluse società di capitali e enti commerciali)
Società di capitali (obbligatorio indipendentemente dai ricavi):
- S.r.l., S.r.l.s., S.p.a., S.a.p.a., Società cooperative
- Imprese individuali e società di persone se superano i limiti di ricavi sopra indicati
DOCUMENTI CONTABILI OBBLIGATORI
Le imprese in Regime Ordinario devono tenere una serie di registri e scritture contabili, come previsto dalla normativa:
- Libro giornale → Registra tutte le operazioni attive e passive in ordine cronologico.
- Libro degli inventari → Riporta consistenze, valore e ubicazione dei beni aziendali.
- Scritture ausiliarie → Dettagliano elementi patrimoniali e reddituali.
- Scritture ausiliarie di magazzino → Obbligatorie per chi supera certi limiti di ricavi e rimanenze, registrano quantità di merci vendute, semilavorati, materie prime.
- Libri sociali obbligatori → Per le società di capitali: libro soci, decisioni soci, decisioni amministratori, collegio sindacale.
- Registri IVA → Registro fatture emesse, corrispettivi, acquisti.
BOLLATURA E NUMERAZIONE
Il Libro giornale e il Libro degli inventari non devono più essere bollati, ma vanno numerati progressivamente.
L’imposta di bollo è dovuta anche se i registri fiscali sono tenuti in formato elettronico.
IL REGIME SEMPLIFICATO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI
CHI PUÒ ADERIRE AL REGIME SEMPLIFICATO
Imprese con ricavi non superiori a:
- 500.000€ per prestazioni di servizi
- 800.000€ per altre attività commerciali
Professionisti (lavoratori autonomi) che non rientrano nel Regime Forfettario
SEMPLIFICAZIONI E OBBLIGHI
- Non è obbligatorio redigere il bilancio d’esercizio
- Esenzione dalla tenuta di alcuni registri contabili, come il Libro giornale e il Libro degli inventari
- Obbligo di registri IVA e registro incassi/pagamenti, aggiornato entro 60 giorni da ogni transazione
- Registro dei beni ammortizzabili → non obbligatorio se i dati sono fornibili in altro modo
- Libro unico del lavoro → obbligatorio solo se ci sono dipendenti
PRINCIPIO DI CASSA: COME SI CALCOLA IL REDDITO
Nel Regime Semplificato, il reddito si calcola secondo il principio di cassa:
Reddito imponibile = Ricavi incassati – Spese sostenute nell’anno
SCELTA DEL REGIME FISCALE
Per chi apre Partita IVA per la prima volta, il Regime Semplificato è quello naturale, a meno che non si scelga il Regime Forfettario
Il Modello AA9/12 permette di optare per il Regime Ordinario se si prevede un volume d’affari superiore ai limiti del semplificato
Dal secondo anno in poi, la scelta dipende dai ricavi o compensi dell’anno precedente
TASSAZIONE E CONTRIBUTI
- Aliquote IRPEF progressive → più il reddito è alto, più aumenta l’imposta
- Contributi previdenziali → calcolati in base al reddito imponibile, seguono le stesse regole per entrambi i regimi
IVA E COSTI AZIENDALI
- IVA → applicata a beni e servizi, con obbligo di liquidazione e versamento periodico
- Deducibilità dei costi aziendali → possibile in entrambi i regimi se le spese sono documentate e inerenti all’attività
COME FUNZIONA L’IVA
L’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) è una tassa sui consumi applicata al valore aggiunto di un bene o servizio a ogni passaggio economico.
Il consumatore finale paga l’IVA, mentre l’impresa o il professionista la detrae sugli acquisti effettuati
ESEMPIO:
- Un privato acquista una borsa da 100€ + 22% IVA = 122€ (non può recuperare l’IVA)
- Un avvocato con Partita IVA acquista la stessa borsa a 122€, ma può detrarre 22€ di IVA quando emette fattura a un cliente
ALIQUOTE IVA IN ITALIA
- 4% → beni di prima necessità (alimentari, giornali)
- 10% → turismo, ristorazione, edilizia
- 22% → aliquota ordinaria per tutti gli altri beni e servizi
Nel Regime Semplificato, l’IVA deve essere addebitata in fattura e versata periodicamente allo Stato, con la possibilità di detrarre l’IVA sugli acquisti.
REGIME ORDINARIO E SEMPLIFICATO: I COSTI AZIENDALI
Nel Regime Ordinario e Semplificato, i costi aziendali sono determinati dalla somma delle spese effettivamente sostenute e documentate nel periodo di imposta. A differenza del Regime Forfettario, dove i costi vengono calcolati tramite coefficienti di redditività, qui è fondamentale che ogni spesa sia:
- Inerente all’attività svolta
- Regolarmente documentata (fatture, ricevute fiscali, contratti, ecc.)
Non sono deducibili spese senza prova documentale, come scontrini anonimi o biglietti di viaggio senza nominativo.
Le spese aziendali si dividono in tre categorie principali:
- Spese ordinarie interamente deducibili
- Spese parzialmente deducibili
- Beni strumentali e ammortamento
SPESE ORDINARIE DEDUCIBILI
Le spese quotidiane necessarie all’attività professionale sono interamente deducibili. Alcuni esempi:
- Materiale di cancelleria
- Compensi a collaboratori
- Affitto di locali
- Utenze (elettricità, riscaldamento, acqua, internet)
- Libri e riviste professionali
- Assicurazioni per l’attività
- Interessi passivi
- Contributi previdenziali
Dal 1° gennaio 2025, le spese di rappresentanza (es. omaggi ai clienti) sono deducibili solo se pagate con metodi tracciabili (bonifici, carte di credito, assegni).
SPESE PARZIALMENTE DEDUCIBILI
Alcune spese non sono deducibili al 100%, ma solo in percentuali specifiche:
- Vitto e alloggio → 75% con limite del 2% sui compensi annui
- Spese di rappresentanza (cene, omaggi clienti) → Deducibili secondo i ricavi:
- 1,5% fino a 10 milioni di euro
- 0,6% tra 10 e 50 milioni di euro
- 0,4% oltre 50 milioni di euro
- 100% per beni sotto i 50€
- Convegni e congressi → 50% delle spese di partecipazione e viaggio
- Mezzi di trasporto (auto, moto, ciclomotori) → 20% con limiti di costo
- Servizi di telefonia → 80%
Dal 1° gennaio 2025, i rimborsi spese addebitati analiticamente al committente:
- Non saranno più considerati reddito per il professionista
- Non saranno soggetti a ritenuta d’acconto
- Saranno integralmente deducibili per il committente
- Non saranno più deducibili dal reddito del professionista che le ha sostenute
Questa modifica semplifica la gestione fiscale dei rimborsi, eliminando l’imposizione fiscale sulle somme rimborsate.
BENI STRUMENTALI E AMMORTAMENTO
I beni strumentali sono quelli utilizzati per più esercizi e non si esauriscono nell’anno di acquisto (es. mobili, attrezzature, computer, automezzi).
SPESE DI AMMODERNAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Nuova modalità di deduzione (dal 2024): deducibili in sei quote annuali costanti.
Eliminato il limite del 5% sul costo complessivo dei beni ammortizzabili, offrendo più flessibilità.
IMMOBILI AD USO PROMISCUO
- Spese ordinarie: deducibili al 50% nell’anno di sostenimento.
- Spese straordinarie: deducibili in sei quote annuali al 50% del totale.
APPARECCHIATURE TERMINALI PER TELECOMUNICAZIONI
- Deducibilità dell’80% (ammortamento, locazione e manutenzione).
- Dal 2025, la quota di ammortamento deducibile nel primo anno sarà del 50% invece del 100%.
BENI DI COSTO UNITARIO INFERIORE A €516,46
- Deducibili integralmente nell’anno di acquisto.
- Beni ad uso promiscuo: deducibili solo al 50%.
COEFFICIENTI DI AMMORTAMENTO
- Mobili e macchine d’ufficio: 12%
- Computer, stampanti, telefoni: 20%
- Impianti di allarme e ripresa fotografica: 30%
CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
- Valido fino al 31 dicembre 2025 (proroga al 30 giugno 2026 con acconto del 20%).
- Le aliquote variano in base alla tipologia di beni e al periodo di investimento.
AUTOVEICOLI E MEZZI DI TRASPORTO
Deducibilità ridotta dal 25% al 20%.
Limiti massimi di costo fiscalmente riconosciuto:
- Autovetture: €18.075,99
- Motocicli: €4.131,66
- Ciclomotori: €2.065,83
Esempio di calcolo per un’autovettura (€27.000)
Costo massimo deducibile: €18.075,99
Quota deducibile: 20% = €3.615,20
Ammortamento annuale (su 4 anni): €903,80
DETRAIBILITÀ DELL’IVA
IVA detraibile al 40% fino al 31 dicembre 2025 per veicoli non usati esclusivamente per l’attività.
Veicoli già posseduti prima dell’avvio dell’attività
- Determinare il valore di mercato al momento dell’inizio dell’attività.
- Iscrivere nel registro dei cespiti ammortizzabili.
- Calcolare l’ammortamento (es. un’auto da €15.000 → quota annua di €3.000, ridotta a €1.500 per uso promiscuo).
IMMOBILI STRUMENTALI
- Tipologie: proprietà, leasing, locazione.
- Acquisto non deducibile tramite ammortamento.
- Spese di ristrutturazione e manutenzione straordinaria
- Deducibili in sei quote annuali costanti.
IMMOBILI AD USO PROMISCUO
Deducibile il 50% della rendita catastale o del canone di affitto.
SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA
- Deducibili per intero sugli immobili strumentali.
- Deducibili al 50% sugli immobili ad uso promiscuo.
CONTRATTI LEASING E LOCAZIONE
- Leasing: deduzione della quota capitale, contratto minimo di 12 anni.
- Locazione: canoni totalmente deducibili nell’anno di pagamento.
CALCOLO DELLE IMPOSTE NEL REGIME ORDINARIO O SEMPLIFICATO
DETERMINAZIONE DEL REDDITO LORDO
- Ricavi annuali: somma di tutti i compensi incassati, escludendo IVA e altri importi non rilevanti.
- Costi aziendali deducibili: includono beni strumentali, vitto e alloggio, rappresentanza, trasporti e telefonia. Applicare le percentuali di deducibilità previste dalla legge.
- Contributi previdenziali: da sottrarre dal reddito netto.
SCAGLIONI E ALIQUOTE IRPEF 2024
Applica al reddito imponibile le aliquote IRPEF previste:
- Fino a €28.000 → 23%
- Da €28.001 a €50.000 → 35%
- Oltre €50.000 → 43%
Esempio per €60.000 di reddito imponibile:
- 23% su €28.000 = €6.440
- 35% su €22.000 = €7.700
- 43% su €10.000 = €4.300
Totale IRPEF: €18.440
ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI
Oltre all’IRPEF, si pagano addizionali regionali e comunali.
Le aliquote variano in base alla residenza e si trovano sui siti ufficiali del Dipartimento delle Finanze o del proprio Comune.
IRAP
- Non dovuta per professionisti e ditte individuali.
- Resta applicabile a società ed enti commerciali.
- Aliquota ordinaria 3,9%, con variazioni regionali fino a 0,92 punti percentuali.
DETRAZIONI FISCALI
Sottrai dal lordo le detrazioni per lavoro dipendente, carichi di famiglia, spese mediche, mutui, ecc.
Nota: la detrazione per redditi da lavoro dipendente è stata innalzata a €1.955 per redditi fino a €15.000.
ESEMPIO: COMMERCIANTE NEL REGIME ORDINARIO O SEMPLIFICATO
Analizziamo il carico fiscale di un commerciante con ricavi di €70.000 e costi aziendali di €20.000, entrambi con IVA al 22%.
- CALCOLO IVA
- Imponibile Ricavi: €57.377 (70.000 / 1,22)
- IVA incassata: €12.623 (70.000 – 57.377)
- Imponibile Costi: €16.393 (20.000 / 1,22)
- IVA pagata: €3.607 (20.000 – 16.393)
- IVA da versare: €9.016 (12.623 – 3.607)
- REDDITO LORDO
- €40.984 (57.377 – 16.393)
- CONTRIBUTI INPS (Aliquota 24,48%)
- Contributo fisso per reddito fino a 18.415 euro: €3.613
- Reddito eccedente il minimale: 22.569 euro (40.984 – 18.415)
- Contributo sul reddito eccedente: €5.520 (22.569 * 24,48%)
- Totale INPS: €9.133 (3.613 + 5.520)
- CALCOLO IRPEF
- 23% su €28.000 = €6.440
- 35% su €12.984 = €4.543
- Totale IRPEF: €10.983
- ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI (Lazio e Roma)
- Regionale (1,23% di €40.984) = €504
- Comunale (0,9% di €40.984) = €369
- IRAP
- Aliquota 3,9% di €40.984 = €1.601
- REDDITO NETTO
- €18.393 (40.984 – 9.133 – 10.983,40 – 504,09 – 368,86 – 1.601,26)
- TOTALE IMPOSTE E CONTRIBUTI
- IVA: €9.016
- INPS: €9.133
- IRPEF: €10.983
- Addizionali: €873
- IRAP: €1.601
TOTALE: €31.607
PERCENTUALE TASSE: €31.607 su €70.000 = 45,15% di tasse e contributi
ESEMPIO: PROFESSIONISTA FREELANCE NEL REGIME ORDINARIO O SEMPLIFICATO
Analizziamo il carico fiscale di un professionista freelance (es. consulente marketing) con ricavi di €80.000 e costi aziendali di €25.000, entrambi con IVA al 22%.
SCORPORO DELL’IVA
Per ottenere gli importi al netto dell’IVA, utilizziamo il coefficiente di scorporo per l’aliquota del 22%, che è 1,22.
- Ricavi al netto dell’IVA: €80.000 / 1,22 ≈ €65.573,77
- Costi aziendali al netto dell’IVA: €25.000 / 1,22 ≈ €20.491,80
L’IVA in eccesso rappresenta la differenza tra l’IVA addebitata sui ricavi e l’IVA pagata sui costi aziendali.
- IVA sui ricavi: €80.000 – €65.573,77 ≈ €14.426,23
- IVA sui costi aziendali: €25.000 – €20.491,80 ≈ €4.508,20
- IVA in eccesso: €14.426,23 – €4.508,20 ≈ €9.918,03
CALCOLO DEL REDDITO LORDO
Reddito lordo: €65.573,77 – €20.491,80 ≈ €45.081,97
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS
Aliquota Gestione Separata INPS: 26,23%
Contributi previdenziali: €45.081,97 × 26,23% ≈ €11.823,24
TASSAZIONE IRPEF
Reddito imponibile IRPEF: €45.081,97 – €11.823,24 ≈ €33.258,73
IRPEF dovuta:
- Fino a €28.000: €28.000 × 23% = €6.440
- Oltre €28.000 fino a €33.258,73: (€33.258,73 – €28.000) × 35% ≈ €1.840,56
- Totale IRPEF: €6.440 + €1.840,56 ≈ €8.280,56
ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI
Regione Lazio, le aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF sono:
- 1,73% per i redditi fino a €15.000
- 3,33% per la parte di reddito oltre €15.000
Calcoliamo l’addizionale regionale:
- Fino a €15.000: €15.000 × 1,73% = €259,50
- Oltre €15.000 fino a €33.258,73: (€33.258,73 – €15.000) × 3,33% ≈ €606,12
Totale addizionale regionale: €259,50 + €606,12 ≈ €865,62
Per l’addizionale comunale a Roma, l’aliquota è dello 0,9%.
- Addizionale comunale: €33.258,73 × 0,9% ≈ €299,33
IMPOSTA REGIONALE IRAP
L’aliquota IRAP per i liberi professionisti nel Lazio è del 4,25%.
- Base imponibile IRAP: €45.081,97 (il reddito lordo)
- IRAP dovuta: €45.081,97 × 4,25% ≈ €1.915,98
TOTALE IMPOSTE E CONTRIBUTI
Riepilogo delle imposte e contributi
- Contributi previdenziali: €11.823,24
- IRPEF: €8.280,56
- Addizionale regionale: €865,62
- Addizionale comunale: €299,33
- IRAP: €1.915,98
Totale imposte e contributi: €11.823,24 + €8.280,56 + €865,62 + €299,33 + €1.915,98 ≈ €23.184,73
Reddito netto: €45.081,97 – €23.184,73 ≈ €21.897,24
METODI DI ACCERTAMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Gli Studi di Settore, utilizzati per stimare i ricavi di professionisti e piccole imprese, sono stati sostituiti dagli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA).
- ISA: Strumento che assegna un punteggio per misurare la conformità fiscale.
- Obbligo per i contribuenti in regime ordinario o semplificato (non per il forfettario).
- Possibilità di adeguamento ai valori stimati dall’Agenzia delle Entrate per evitare controlli.
- Se un contribuente non si adegua, deve fornire giustificazioni nelle sezioni dedicate.
EMETTERE UNA FATTURA NEL REGIME ORDINARIO O SEMPLIFICATO
Le fatture nel regime ordinario o semplificato includono IVA e, per i professionisti, anche la Ritenuta d’Acconto.
ELEMENTI ESSENZIALI DELLA FATTURA
- Dati del Professionista: Nome, sede legale, Partita IVA e Codice Fiscale.
- Dati del Cliente: Nome, sede, Partita IVA e Codice Fiscale.
- Numero e Data Fattura: Progressiva per anno solare.
- Descrizione dell’Attività: Dettagli sulla prestazione eseguita.
- Imponibile: Importo pattuito (prima di IVA e altri contributi).
- Rivalsa Contributi Previdenziali (4%): Facoltativa, da comunicare al cliente.
- IVA (22%): Applicata all’imponibile (+ rivalsa INPS, se presente).
- Totale Fattura: Somma di Imponibile, Rivalsa INPS e IVA.
- Ritenuta d’Acconto (20%): Detratta dal cliente che ha partita iva e versata allo Stato. (non applicare a privati senza partita iva)
ESEMPIO DI CALCOLO (Imponibile €1.000)
- Rivalsa INPS (4%): €1.000 × 4% = €40
- Subtotale: €1.000 + €40 = €1.040
- IVA (22%): €1.040 × 22% = €228,80
- Totale Documento: €1.040 + €228,80 = €1.268,80
- Ritenuta d’Acconto (20%): €1.040 × 20% = €208
- Totale da Incassare: €1.268,80 – €208 = €1.060,80
VANTAGGI DEL REGIME ORDINARIO O SEMPLIFICATO
Il Regime Forfettario è spesso più conveniente per via di tasse ridotte e semplificazioni fiscali. Tuttavia, in alcuni casi particolari, il Regime Ordinario o Semplificato può risultare più vantaggioso, soprattutto per chi ha costi aziendali elevati.
QUANDO IL REGIME ORDINARIO PUÒ ESSERE CONVENIENTE
La scelta tra i due regimi dipende dai costi aziendali reali rispetto a quelli forfettari riconosciuti. Nel Regime Forfettario, i costi aziendali sono calcolati in base a un coefficiente di redditività. Ad esempio, un freelance con 30.000€ di ricavi e un coefficiente del 78% avrà costi aziendali riconosciuti pari a 6.600€ (22% dei ricavi).
Vediamo tre casi possibili:
CASO 1: COSTI AZIENDALI REALI ≤ 6.600€
Meglio il Regime Forfettario se i costi effettivi sono inferiori o uguali ai 6.600€ riconosciuti, il professionista pagherà meno tasse di quelle realmente dovute, grazie alla tassazione agevolata.
CASO 2: COSTI AZIENDALI TRA 6.600€ E IL 50% DEI COMPENSI
Ancora conveniente il Regime Forfettario anche se i costi reali superano quelli riconosciuti, finché restano sotto il 50% del fatturato, il Regime Forfettario rimane vantaggioso per via di:
- Tassazione più bassa
- Esenzione da IVA, Ritenuta d’Acconto, IRAP e addizionali IRPEF
- Minori obblighi contabili
CASO 3: COSTI AZIENDALI SUPERIORI AL 50% DEI COMPENSI
Meglio il Regime Ordinario o Semplificato se i costi aziendali superano il 50% del fatturato, il Regime Ordinario diventa più conveniente, poiché permette di dedurre tutti i costi aziendali reali, riducendo così l’imponibile su cui pagare le tasse.
CAPITOLO 7 – DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Per dichiarare i propri redditi allo Stato, ogni contribuente deve presentare la Dichiarazione dei Redditi, scegliendo tra due modelli:
- Modello 730
- Modello Unico
Ogni modello è adatto a categorie di contribuenti specifiche. Vediamo nel dettaglio il Modello 730.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI – MODELLO 730
Il Modello 730 è destinato principalmente a lavoratori dipendenti e pensionati, che ricevono redditi tramite un sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico).
A partire dal 15 aprile, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile il 730 precompilato, che può essere verificato, modificato e inviato. In alternativa, il modello può essere presentato tramite CAF o commercialisti abilitati. La scadenza per l’invio è solitamente il 30 settembre (relativa ai redditi dell’anno precedente), ma può variare.
Un contribuente può presentare il 730 anche senza un sostituto d’imposta, ad esempio se non ha un datore di lavoro attuale.
VANTAGGI DEL MODELLO 730
SE LA DICHIARAZIONE RISULTA A CREDITO
Se il contribuente ha versato più tasse del dovuto, il credito d’imposta verrà rimborsato direttamente in busta paga a luglio per i lavoratori dipendenti, e ad agosto o settembre per i pensionati.
FACILITÀ DI COMPILAZIONE
Il Modello 730 è più semplice da compilare rispetto al Modello Unico, soprattutto per chi ha redditi da:
- Lavoro dipendente
- Capitale
- Estero
- Indennità sostitutive del reddito da lavoro dipendente
- Cooperative di produzione e lavoro, servizi
- Lavori socialmente utili
- Contratti a termine inferiori a un anno
DICHIARAZIONE DEI REDDITI: MODELLO UNICO
Il Modello Redditi Persone Fisiche (ex Modello Unico) è necessario quando il contribuente:
- Ha redditi d’impresa, lavoro autonomo o Partita IVA.
- Ha percepito redditi non dichiarabili nel Modello 730.
- Deve correggere o integrare dati del Modello 730.
Essendo più complesso, spesso richiede il supporto di un commercialista. Inoltre, il recupero di eventuali crediti d’imposta è più lento (circa un anno), a meno che non si scelga di utilizzare l’eventuale Credito d’Imposta per la compensazione dei pagamenti delle future tasse (conviene di più).
SCADENZE IMPORTANTI
- 31 ottobre: termine per l’invio telematico (redditi dell’anno precedente).
- 30 giugno: saldo imposte e primo acconto (prorogabile al 30 luglio con 0,40% di maggiorazione).
- 30 novembre: secondo acconto (prorogato al 16 gennaio 2025 per titolari di Partita IVA con ricavi sotto i 170.000 euro).
CHI È OBBLIGATO A PRESENTARLO
- Titolari di Partita IVA, anche senza reddito.
- Dipendenti con più CU senza conguaglio.
- Chi ha ricevuto redditi di capitale o plusvalenze soggette a IRPEF.
ONERI DETRAIBILI E LIMITI DAL 2025
Esclusi dal beneficio i contribuenti in Regime Forfettario, salvo abbiano altri redditi IRPEF.
Limiti per redditi alti:
- 75.000 – 100.000 €: detrazione max 14.000 €.
- Oltre 100.000 €: detrazione max 8.000 €.
Aumentano in base ai figli a carico.
PRINCIPALI SPESE DETRAIBILI
La detrazione standard rimane al 19% per la maggior parte degli oneri detraibili. L’aliquota del 20% si applica in casi specifici previsti dalla normativa;
- Le spese mediche continuano a essere detraibili al 19%, con una franchigia di 129,11 euro. Ciò significa che la detrazione si applica sull’importo eccedente tale soglia. Per l’acquisto di medicinali, è necessario conservare scontrini o fatture che riportino natura, qualità, quantità dei prodotti e codice fiscale dell’acquirente.
- Interessi Passivi su Mutui per Acquisto di Immobili: La detrazione del 19% sugli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale è confermata, con un limite massimo di 4.000 euro. Tuttavia, per i mutui contratti dopo il 31 dicembre 2024, potrebbero applicarsi nuovi limiti alle detrazioni per i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro.
- Erogazioni Liberali: Le donazioni a enti riconosciuti restano detraibili al 19%, salvo specifiche disposizioni per particolari categorie di enti o donazioni.
- Contratti di Affitto per Inquilini a Basso Reddito: Le detrazioni per canoni di locazione destinati a inquilini con basso reddito rimangono in vigore, con importi e requisiti stabiliti dalla normativa vigente.
- Spese di Ristrutturazione Edilizia e Riqualificazione Energetica: Le agevolazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per la riqualificazione energetica degli edifici sono confermate. Tuttavia, per le spese sostenute dopo il 31 dicembre 2024, potrebbero essere introdotti nuovi limiti alle detrazioni per i contribuenti con redditi elevati.
- Altre Spese Detraibili: Le spese per istruzione, premi assicurativi, frequenza di asili nido, spese veterinarie, commissioni agli agenti immobiliari, iscrizioni a strutture sportive, spese per assistenza personale, auto-aggiornamento per docenti e abbonamenti al trasporto pubblico restano detraibili. Si segnala un incremento del limite detraibile per le spese di istruzione, che passa da 800 a 1.000 euro per ciascun alunno.
DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO
- Il limite di reddito per considerare un familiare a carico rimane fissato a 2.850,51 euro.
- Figli sopra i 30 anni non più a carico, salvo disabilità.
- Detrazione per figlio a carico: 950 €, ridotta all’aumentare del reddito.
QUANDO NON È NECESSARIO INVIARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
In alcuni casi, il contribuente non è obbligato a presentare la Dichiarazione dei Redditi.
CHI È ESONERATO
Non deve presentare la dichiarazione chi percepisce:
- Solo redditi da abitazione principale e pertinenze (es. box, cantina).
- Solo redditi esenti da imposta.
- Solo redditi da un unico datore di lavoro che ha già versato le imposte.
- Redditi già tassati alla fonte (es. dividendi societari con imposta sostitutiva).
- Redditi inferiori a 500 € da fabbricati o terreni.
- Redditi da lavoro dipendente inferiori a 8.000 €.
- Redditi da pensione inferiori a 7.500 €.
ATTENZIONE AI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI
Chi ha redditi da prestazioni occasionali inferiori a 5.000 € dovrebbe comunque inviare il Modello Redditi.
Motivo: anche se non soggetti a tassazione, le ritenute d’acconto del 20% versate dai committenti possono essere recuperate.
L’invio della dichiarazione permette di trasformare queste somme in Credito d’Imposta per il pagamento di future tasse o di richiedere il rimborso tramite bonifico o assegno.
COSA SONO I SALDI E GLI ACCONTI IRPEF
SCADENZE PRINCIPALI
Il saldo IRPEF per l’anno fiscale precedente e la prima rata di acconto per l’anno in corso vanno versati entro il 30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%).
La seconda rata di acconto è dovuta entro il 30 novembre.
Se l’acconto è inferiore a 257,52 euro, si paga in un’unica soluzione entro il 30 novembre.
PROROGA ACCONTI 2024
Per i titolari di Partita IVA con ricavi o compensi fino a 170.000 euro, il secondo acconto IRPEF (scadenza originaria 2 dicembre 2024) è stato prorogato al 16 gennaio 2025.
Possibile rateizzazione in 5 rate mensili (da gennaio a maggio 2025).
MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI ACCONTI
L’acconto IRPEF si basa su due metodi:
- Metodo storico: si calcola sulla base dell’imposta dell’anno precedente.
- Metodo previsionale: si stima l’imposta per l’anno in corso (utile se si prevede una riduzione del reddito).
Versamento in base all’importo:
- Inferiore a 257,52 euro: pagamento in un’unica soluzione entro il 30 novembre.
- Superiore a 257,52 euro: due rate:
- 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo dell’anno precedente).
- 60% entro il 30 novembre.
ECCEZIONI E CASI PARTICOLARI
- Chiusura Partita IVA: chi cessa l’attività non deve versare acconti per l’anno successivo.
- Riduzione del reddito: se si prevede un calo significativo, si può ridurre o non versare gli acconti, ma con il rischio di sanzioni in caso di errore nel calcolo.
- Ravvedimento operoso: consente di sanare eventuali omessi versamenti con una maggiorazione di interessi.
CONSIGLI PRATICI
- Se si chiude la Partita IVA a inizio anno, evitare il pagamento degli acconti successivi.
- In caso di forte calo di reddito, valutare il metodo previsionale per evitare pagamenti eccessivi.
- Per aggiornamenti, consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate o un commercialista.
MODELLO UNICO: I QUADRI DA COMPILARE
Compilare autonomamente il Modello Unico per la Dichiarazione dei Redditi può essere complesso e rischioso. È consigliabile affidarsi a un commercialista o a un CAF, soprattutto per chi ha una Partita IVA.
QUADRI PER IL REGIME FORFETTARIO
Per i titolari di Partita IVA nel Regime Forfettario, il quadro principale da compilare è il Quadro LM.
SEZIONI DEL QUADRO LM
- Sezione I: Contribuenti nel regime di vantaggio.
- Sezione II: Determinazione della tassa piatta incrementale.
- Sezione III: Redditi dei contribuenti in regime forfettario.
- Sezione IV: Calcolo dell’imposta sostitutiva.
- Sezione V: Crediti d’imposta spettanti.
- Sezione VI: Concordato Preventivo Biennale.
RIGHI PRINCIPALI DEL QUADRO LM
- LM22: Codice ATECO dell’attività.
- LM23: Ricavi o compensi percepiti.
- LM24: Calcolo del reddito imponibile applicando il coefficiente di redditività.
- LM30: Perdite pregresse compensabili.
- LM31: Imposta sostitutiva dovuta (15% o 5% per i primi cinque anni).
- LM40: Crediti d’imposta spettanti.
- LM50: Reddito concordato per chi aderisce al Concordato Preventivo Biennale.
QUADRO RR: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Il Quadro RR è dedicato ai contributi INPS e varia in base alla categoria di lavoratore.
SEZIONI DEL QUADRO RR
- Sezione I: Contributi per artigiani e commercianti.
- Sezione II: Contributi per liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS.
- Sezione III: Contributi per autonomi iscritti alla Gestione Separata (riforma sport).
RIGHI PRINCIPALI DEL QUADRO RR (SEZIONE II)
- RR2: Reddito imponibile ai fini previdenziali.
- RR3: Contributi dovuti applicando l’aliquota INPS.
- RR4: Contributi già versati in acconto.
- RR5: Saldo contributi dovuti o eccedenza.
CAPITOLO 8 – COMMERCIALISTA ONLINE
Il Regime Forfettario rappresenta un’opportunità per avviare un’attività con una tassazione agevolata, permettendo ai professionisti e ai freelance di crescere gradualmente. L’obiettivo a lungo termine è superare i limiti di fatturato imposti dal regime, aumentando la clientela e la visibilità.
L’IMPORTANZA DI UN COMMERCIALISTA
Indipendentemente dal tipo di attività svolta, è fondamentale affidarsi a un commercialista o consulente fiscale per prendere decisioni corrette, soprattutto nel caso di professioni emergenti e non tradizionali. Con la crescita del lavoro online e delle nuove professioni digitali (e-commerce, consulenti di marketing, grafici, webmaster), anche la consulenza fiscale si è evoluta.
IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA ONLINE
Il commercialista online offre gli stessi servizi di un commercialista tradizionale, con il vantaggio di costi più competitivi.
DIFFERENZE TRA COMMERCIALISTA CLASSICO E ONLINE
- Un commercialista tradizionale gestisce diverse materie: contabilità di professionisti, società, cooperative, diritto tributario, buste paga e diritto del lavoro.
- Un commercialista online si specializza maggiormente, restando aggiornato sulle normative e fornendo un servizio più mirato ed efficiente.
Grazie alla digitalizzazione, il commercialista online rappresenta oggi una soluzione smart ed economica per chiunque lavori nel mondo digitale.
MAPPA MENTALE



